Novità per il calcio dilettantistico e giovanile dal prossimo 6 dicembre: il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, prevede infatti ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cosiddetto super green pass (o green pass rafforzato), ovvero la certificazione verde attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione.
Per quel che concerne l’attività sportiva a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio, salvo ulteriori proroghe, sarà necessario il possesso del cosiddetto green pass base (ottenibile oltre che dopo vaccinazione e guarigione, anche a seguito di tampone negativo) per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, mentre la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori del super green pass.
In attesa che i preposti organismi della FIGC nei prossimi giorni forniscano i chiarimenti del caso, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito utili indicazioni mediante l’aggiornamento delle proprie FAQ, lo scorso 29 novembre, fra le quali si segnalano le seguenti:
I) “La certificazione verde rilasciata in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valida per tutta la durata dell’allenamento?
No, la certificazione verde deve essere valida al momento del controllo, ovvero all’ingresso del servizio per il quale ne è richiesto il possesso”.
II) “Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?
La certificazione verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive“.
III) “È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?
No, la certificazione verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale“.