In data 2 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo aggiornamento delle risposte alle FAQ (domande poste frequentemente), il quale tiene conto delle novità, introdotte in tema di restrizioni dall’ultimo decreto festività, che entreranno in vigore dal prossimo 10 gennaio.
Ecco il quadro dei principali aggiornamenti:
Per cosa è richiesta la certificazione verde?
In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all’art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52 (cd certificazione verde “base”).
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:
- l’accesso a eventi e competizioni sportive;
- l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6;
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
- l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- l’accesso agli impianti sciistici.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?
Fino al 9 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere indicate nel paragrafo precedente.
È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?
Si, e la vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.
La normativa prevede che l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”) nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
E’ previsto inoltre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi sportivi?
In relazione alla capienza, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 50% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 35% della capienza massima consentita.
La stessa disposizione vale, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, per l’accesso ad eventi e competizioni sportive in zona gialla ed arancione.
Si specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.
In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.
Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.