Brutte notizie per un club pratese dalla giustizia sportiva. Arriva difatti il pronunciamento circa il ricorso presentato da un club pistoiese che ne determina la sconfitta a tavolino.
Con il reclamo del 20/03/2023 la società Chiesina Uzzanese chiedeva di comminare alla società Prato Nord la sanzione della perdita della gara Prato Nord – Chiesina Uzzanese del 19.03.2023 con il punteggio di 0 a 3 a proprio favore, per avere quest’ultima schierato un calciatore nonostante risultasse ancora squalificato.
La scansione temporale della vicenda: il 26/02/2023 si disputava la gara valevole per la 7^ giornata di ritorno del Campionato di 2^ Categoria – girone F, Prato Nord – Chiesanuova (con la partecipazione del calciatore in questione) che veniva sospesa al 20º minuto del primo tempo per impraticabilità del campo e riprogrammata per la sua prosecuzione in data 08/03/2023. Il calciatore in argomento, espulso dal campo nella gara andata in scena il 05/03/2023, veniva squalificato per due gare: il giorno 08/03/2023 si disputava la prosecuzione della gara Prato Nord – Chiesanuova, alla quale lo stesso non prendeva parte, così come nella successiva partita del 12/03/2023 con la società Atletico Casini Spedalino (match nel quale scontava la prima giornata di squalifica). Il 19/03/2023 il medesimo giocatore partecipava alla gara Prato Nord – Chiesina Uzzanese, valevole per la 10^ giornata di ritorno, ma in tale gara la squalifica risultava ancora in essere. La gara Prato Nord – Chiesanuova, infatti, si era svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con unico rilievo sul piano degli effetti sportivi (comma 4 lett. iv) dell’art. 33 del Regolamento della L.N.D., laddove si prevede in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: “che possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta”). In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della gara sospesa ed a quella data il calciatore era stato legittimamente schierato, così come poteva esserlo in occasione della prosecuzione.
A dimostrazione delle aberranti conseguenze cui porterebbe una diversa interpretazione che se, in ipotesi, la disputa della gara in prosecuzione fosse limitata a soli pochi minuti di gioco (laddove la prima gara fosse stata quasi interamente disputata), un calciatore potrebbe ugualmente e legittimamente scontare un intero turno di squalifica nel più totale dispregio del principio di effettività della sanzione medesima, oltre che delle disposizioni di cui all’art. 21 C.G.S..
Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale ha dunque accolto il ricorso proposto dal Chiesina Uzzanese infliggendo all’A.S.D. Prato Nord la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di Euro 350,00. Al dirigente accompagnatore dei rosso-blu è stata inflitta l’inibizione sino al 23/04/2023 e al calciatore in questione un’ulteriore giornata di squalifica. Una brutta notizia per i pratesi, diretti concorrenti dei pistoiesi nella lotta per la salvezza.