E’ stato da poco pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’aggiornamento delle risposte alle FAQ (domande poste frequentemente), il quale tiene conto delle novità introdotte in tema di restrizioni dal cosiddetto decreto festività.
Ecco il quadro degli aggiornamenti:
– È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?
Sì, e la vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021. La normativa prevede che l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nelle zone e gialle arancioni è consentito l’accesso a eventi e competizioni sportive esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”) nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Si fa presente che, anche in zona bianca, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.
Inoltre, si dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
– Per cosa è richiesta la certificazione verde?
In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all’art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52 (cd certificazione verde “base”).
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
– Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?
Fino al 9 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere indicate nel paragrafo precedente.