Green pass: cosa cambia dal 1° aprile per allenamenti e partite

A seguito della pubblicazione del decreto-legge contenente “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza pandemica.

Di seguito l’elenco delle principali novità in tema di sport, come riassunte dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022:

Per l’accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:

  • il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;
  • il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

E’ inoltre richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
  • spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

Sono state altresì rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.