A causa dell’impennata dei contagi covid-19, da lunedì 10 gennaio 2022 la Toscana passa in “zona gialla”.
Queste le principali FAQ aggiornate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data del 2 gennaio 2022 per quel che concerne lo sport in “zona gialla”
– Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 4 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
Fino al 9 gennaio 2022, l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è consentito, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
A far data dal 10 gennaio 2022, l’accesso al chiuso e all’aperto a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Dal 10 gennaio 2022 è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), anche per la pratica all’aperto di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
Sempre in zona gialla è possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
– È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto e al chiuso, nel rispetto di quanto previsto delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che se le attività vengono svolte all’interno di luoghi al chiuso dovrà essere rispettato quanto previsto dall’allegato 6 delle sopracitate linee guida.
15. È consentito l’uso delle docce?
Fino al 9 gennaio 2022, l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è riservato ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
A far data dal 10 gennaio 2022, l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è riservato ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.
Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.
– Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, all’aperto e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che se le attività vengono svolte all’interno di luoghi al chiuso dovrà essere rispettato quanto previsto dall’allegato 6 delle sopracitate Linee guida.
Dal 10 gennaio 2022 è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), anche per la pratica all’aperto e al chiuso di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
– L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 4 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport.
È possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).