Toscana in zona gialla: FAQ aggiornate dal Dipartimento per lo Sport

A causa dell’impennata dei contagi covid-19, da lunedì 10 gennaio 2022 la Toscana passa in “zona gialla”.

Il sito del Dipartimento per lo Sport

Queste le principali FAQ aggiornate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data del 2 gennaio 2022 per quel che concerne lo sport in “zona gialla”

– Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 4 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Fino al 9 gennaio 2022, l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è consentito, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

A far data dal 10 gennaio 2022, l’accesso al chiuso e all’aperto a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Dal 10 gennaio 2022 è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), anche per la pratica all’aperto di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

Sempre in zona gialla è possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

– È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto e al chiuso, nel rispetto di quanto previsto delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che se le attività vengono svolte all’interno di luoghi al chiuso dovrà essere rispettato quanto previsto dall’allegato 6 delle sopracitate linee guida.

15. È consentito l’uso delle docce?

Fino al 9 gennaio 2022, l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è riservato ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della salute, nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

A far data dal 10 gennaio 2022, l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce è riservato ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero della salute, nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.

Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.

– Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, all’aperto e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, con la prescrizione che se le attività vengono svolte all’interno di luoghi al chiuso dovrà essere rispettato quanto previsto dall’allegato 6 delle sopracitate Linee guida.

Dal 10 gennaio 2022 è necessario essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), anche per la pratica all’aperto e al chiuso di attività sportive di squadra o di contatto, ad eccezione che per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

– L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?

Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 4 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport.

È possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).